Politica

Chi lo ha detto che il sindaco metropolitano deve essere quello di Torino?

di Umberto D’Ottavio

La risposta alla domanda sul perché il sindaco metropolitano deve essere quello/a di Torino è facile: lo stabilisce la legge 56 del 2014 , la famosa legge Delrio.

Nel 2021 dopo le elezioni comunali di Roma e Torino in autunno si andrà al rinnovo del Consiglio della Città Metropolitano, in entrambi i casi si è vissuta la contraddizione, in questa tornata amministrativa, di un sindaco senza maggioranza.

Ma, facciamo un passo indietro. Nel 2014 si scatenò una discussione che aveva al centro la famosa abolizione delle province, la legge Delrio, non potendo cancellare una previsione costituzionale, decise di eliminare le elezioni a suffragio universale, sostituite da elezioni di secondo grado e di trasformare 10 province in città metropolitane. Nelle Province il presidente può essere uno dei sindaci del territorio, nelle Città Metropolitane il sindaco è quello del comune capoluogo, con il rischio, appunto, di un sindaco senza maggioranza dei consiglieri.

A nulla valsero le osservazioni e gli emendamenti. Personalmente votai contro il provvedimento di legge. La foga del Governo Letta e l’assoluta contrarietà del M5S alle Province, più le spinte da giornali e opinionisti portò all’approvazione della legge 56 che avrebbe solo anticipato la riforma costituzionale.

Poi sappiamo come è andata, il referendum confermativo del 4 dicembre 2016, con la vittoria del No ha mantenuto in vita le Province, ma nessuno ha il coraggio di fare un bilancio di questi 5 anni. D’altronde le priorità sono ben altre!!! E’ sempre così!

A Torino si è già aperto il dibattito intorno al fatto che solo i residenti nel capoluogo potranno scegliere i Sindaco Metropolitano e dire che non è giusto, visto le competenze soprattutto sul resto del territorio, come strade, edilizia scolastica, ambiente e tanto altro.

Per questo mi permetto di riproporre una modifica semplice alla legge 56 del 2014, non ci vuole molto, lo si può fare nel tempo che rimane da qui al voto.

Si può mantenere l’elezione di secondo grado, la cui piena compatibilità con il principio democratico è stata con nettezza sancita dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 50 del 2015.

Questi nuovi assetti e queste nuove dinamiche, tra l’altro, conferiscono agli amministratori comunali importanti responsabilità anche nel governo di area vasta; rafforzando la centralità del comune come cellula di base dell’intero sistema delle autonomie locali, mentre si può prevedere una correzione necessaria al sistema vigente che ha visto nelle ultime elezioni di secondo grado per le città metropolitane ben due città (Torino e Roma) avere un sindaco senza maggioranza. Prevedere che il sindaco metropolitano sia eletto dal consiglio tra i suoi membri e non sia più di diritto il sindaco del comune capoluogo della città metropolitana.

Spero che qualche parlamentare la raccolga.

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