Dal Parlamento

Approvata la legge per la promozione della lettura. Nuovi compiti per i Comuni

Il Senato ha approvato all’unanimità e in via definitiva la legge per la promozione e il sostegno alla lettura. La legge approvata prevede un Piano Nazionale d’Azione per la promozione della lettura con un Fondo che ha una dotazione di 4.350.000 euro annui a decorrere dal 2020. Nelle librerie, store online, grande distribuzione, lo sconto ordinario massimo passa dal 15% al 5% (ma rimane il 15% per i libri scolastici). I punti vendita possono organizzare promozioni, una volta l’anno, con il limite di sconto del 15% mentre oggi le promozioni sono rimesse solo agli editori. Per le promozioni, gli editori hanno la possibilità di uno sconto massimo del 20%, non più del 25%.

Dal 2020 il Consiglio dei ministri assegna annualmente ad una città italiana il titolo di ‘Capitale italiana del Libro’ sulla base dei progetti presentati. Arriva la carta elettronica di importo nominale pari a 100 euro, per i nuclei familiari svantaggiati. Nasce l’albo delle librerie di qualità.

PATTI LOCALI PER LA LETTURA

A livello locale, l’articolo 3 prevede che i Comuni e le Regioni – nell’esercizio della propria autonomia e compatibilmente con l’equilibrio dei rispettivi bilanci – aderiscano al Piano nazionale d’azione stipulando dei Patti locali per la lettura, coinvolgendo a tal proposito altri soggetti pubblici – in particolare biblioteche e scuole – e anche soggetti privati che operano sul territorio.

Questi Patti locali prevedono, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano e delle specificità territoriali, interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali. A tal fine, Enti e altri soggetti pubblici possono prevedere, compatibilmente con l’equilibrio dei rispettivi bilanci, specifici finanziamenti.

OGNI ANNO UNA “CAPITALE ITALIANA DEL LIBRO”

A partire dal 2020 ogni anno il Consiglio dei Ministri assegnerà ad una nostra città il titolo di “Capitale italiana del libro”, dopo una selezione sulla base dei diversi progetti presentati. I progetti presentati dalla città vincitrice del titolo sono finanziati nel limite di 500 mila euro annui a decorrere dal 2020.

LA LETTURA NELLE SCUOLE

Si dispone che attraverso appositi bandi gli uffici scolastici regionali individuino, all’interno delle reti fra scuole del medesimo ambito territoriale, una scuola che operi come “Polo responsabile del servizio bibliotecario scolastico di ogni ordine e grado”. In particolare, ciascuna “scuola Polo” è chiamata a promuovere la collaborazione tra le scuole della rete e le istituzioni del territorio e ad organizzare la formazione del personale delle scuole della rete impegnato nella gestione delle biblioteche scolastiche.

LA “CARTA DELLA CULTURA”

Allo scopo di contrastare la povertà educativa e culturale, viene istituita una “Carta della cultura”, di importo nominale di 100 euro annui, destinata in particolare all’acquisto di libri, anche digitali, da parte di cittadini italiani e stranieri residenti nel territorio nazionale e appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati.

DONAZIONI LIBRARIE

Si esclude dal campo di applicazione dell’Iva le cessioni gratuite di libri e relativi supporti integrativi non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni o danni – che non ne modificano comunque l’idoneità all’utilizzo – effettuate a favore di enti pubblici o privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche.

SUL PREZZO DEI LIBRI

Viene modificata la disciplina del prezzo dei libri, regolata dalla legge n. 128 del 27 luglio 2011. In particolare, si riduce la percentuale massima di sconto sulla vendita di libri, inclusi quelli venduti per corrispondenza o tramite Internet. Questa percentuale massima viene fissata al 5 per cento, con possibilità di arrivare al 15 per cento per i libri adottati dalle istituzioni scolastiche come libri di testo.

Tali limiti non si applicano alle vendite di libri alle biblioteche, purché i libri siano destinati all’uso dell’istituzione.

Si prevede inoltre che le case editrici, per un solo mese l’anno per ciascun marchio editoriale, possano praticare sconti fino al 20 per cento, con esclusione però dei titoli pubblicati nei sei mesi precedenti a quello in cui si svolge la promozione. Anche i punti vendita possono, una sola volta l’anno, applicare sconti sui libri fino a un massimo del 15 per cento.

DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE LIBRERIE

Si istituisce, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, l’Albo delle librerie di qualità. L’iscrizione è riservata alle librerie che esercitano in modo prevalente l’attività di vendita al dettaglio di libri in locali accessibili al pubblico e che assicurano un servizio innovativo, caratterizzato da continuità, diversificazione dell’offerta di libri e realizzazione di iniziative di promozione culturale nel territorio.

L’iscrizione nell’Albo attribuisce al punto di vendita – e non all’impresa commerciale – il diritto di utilizzo del relativo marchio per un periodo di tre anni, rinnovabile per il successivo triennio previa verifica della permanenza dei requisiti.

Si incrementa di 3,25 milioni annui, a decorrere dal 2020, il limite di spesa relativo al credito di imposta di cui possono usufruire gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati o nel settore di vendita al dettaglio di libri di seconda mano.

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