Dal Parlamento

Che cosa è l’assegno unico per i figli?

di Umberto D’Ottavio

L’assegno unico è destinato a sostituire le detrazioni fiscali e gli assegni familiari per figli a carico, nonché le altre misure di sostegno alla natalità attualmente previste.

Dalla soppressione di questi istituti, secondo l’Ufficio parlamentare di Bilancio, deriverebbero a regime “risorse da destinare alla copertura del costo dell’assegno e della dote unica pari a 15,3 miliardi, di cui circa 8,2 miliardi dall’abolizione della detrazione per figli a carico, 5,9 miliardi dalla cancellazione degli assegni al nucleo familiare e poco più di un miliardo dalle restanti agevolazioni soppresse”.

Altre risorse però andranno recuperate, attraverso il contrasto all’evasione e i nuovi fondi europei, per consentire a tutte le famiglie di avere ancora più fondi a disposizione, permettendo di arrivare anche a quelle che ne beneficiano molto poco o per nulla, come i lavoratori autonomi, gli incapienti o i piccoli imprenditori, per esempio, che oggi non hanno gli assegni familiari.

L’assegno mensile è riconosciuto per ciascun figlio a carico ed è corrisposto dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del diciottesimo anno di età. È maggiorato a partire dal terzo figlio. Dai diciotto ai ventuno anni, l’importo dell’assegno è inferiore a quello per i minorenni, ma è concesso soltanto a determinate condizioni, ad esempio se il giovane frequenta un corso di laurea o un tirocinio oppure svolge il servizio civile universale.

Per favorirne l’autonomia, l’assegno può essere corrisposto direttamente al 2 figlio maggiorenne. Ai figli con disabilità spetta un assegno maggiorato, rispetto agli importi riconosciuti ai figli minorenni e maggiorenni, in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento, secondo le condizioni di disabilità. L’assegno ai figli disabili a carico viene corrisposto, senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età. L’assegno unico e universale è concesso oltre che attraverso una erogazione mensile di denaro anche in forma di credito di imposta.

Per la capogruppo PD in Commissione Affari sociali, Elena Carnevali, sono tre gli aggettivi che sintetizzano questa proposta: “è semplice, equa e continuativa”. Semplice, perché finalmente si mette fine alla variegata e confusa giungla di sussidi, bonus e assegni. Equa, perché modulata sulle soglie dell’ISEE, è destinata a tutti a prescindere dalla condizione lavorativa. E infine continuativa, perché è una misura strutturale, che inizia a decorrere dal settimo mese di gravidanza fino a ventuno anni.

 L’ammontare dell’assegno dovrà essere modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata dall’ISEE o da sue componenti, tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare. Ai fini dell’accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse da quelle previste da questo provvedimento, il computo dell’assegno unico e universale può essere differenziato nell’ambito dell’ISEE fino eventualmente ad azzerarsi.

 La misura di sostegno per i figli è, in ogni caso, pienamente compatibile con la fruizione del Reddito di cittadinanza e viene pertanto versata congiuntamente ad esso. L’ammontare complessivo deve eventualmente tenere conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare sulla base di parametri della scala di equivalenza prevista dal reddito di cittadinanza. L’assegno non è considerato, comunque, per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti in favore dei figli con disabilità. Le borse lavoro finalizzate all’inclusione o all’avvicinamento alle attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell’accesso e per il calcolo dell’assegno.

L’assegno è ripartito in pari misura tra i genitori, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario.

 Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l’assegno è ripartito, in mancanza di accordo, nella misura del cinquanta per cento tra i genitori. Infine, come abbiamo già ricordato, l’assegno può essere concesso non solo attraverso l’erogazione mensile di una somma di denaro ma anche in forma di credito d’imposta.

È previsto un assegno mensile maggiorato a favore delle giovani madri di età non superiore ai ventuno anni. Per ciascun figlio minorenne a carico è riconosciuto il diritto a un assegno mensile; il beneficio decorre a partire dal settimo mese di gravidanza, fino ai diciotto anni. Per i figli successivi al secondo, l’importo dell’assegno è maggiorato. Ai figli maggiorenni spetta un assegno di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, fino al compimento del ventunesimo anno di età e con la possibilità di corresponsione dell’importo direttamente al figlio. Il beneficio è però riconosciuto solo nel caso: frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale; un corso di laurea; svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con redditi complessivi inferiori a un certo importo annuale; sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro; svolga il servizio civile universale.

Alla Camera la votazione finale ha visto presenti 453; votanti 452; astenuti 1; favorevoli 452.  Di buon auspicio perché passi in fretta anche al Senato e diventi legge dello Stato.

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